Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, chiamato comunemente RSPP, è una delle figure obbligatorie in azienda e normate, come le altre, dal D. Lgs. 81/08.
Il Datore di lavoro è sempre obbligato a nominarlo in tutte quelle attività che abbiano nell’organico almeno un dipendente.
La sua mancata designazione è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi oppure con l’ammenda che oscilla dai 2740 € a 7014,40 €.
I casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione dei Rischi, come indicato nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti:
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve partecipare ad un corso di formazione in base alla classificazione ATECO della propria azienda:
16 ore
250,00 € + IVA
16 ore
250,00 € + IVA
32 ore
580,00 € + IVA
32 ore
580,00 € + IVA
48 ore
750,00 € + IVA
48 ore
750,00 € + IVA
6 ore
85,00 € + IVA
6 ore
85,00 € + IVA
10 ore
95,00 € + IVA
10 ore
95,00 € + IVA
14 ore
250,00 € + IVA
14 ore
250,00 € + IVA