AZIENDA E/O DITTA INDIVIDUALE - Regolamento Europeo 2015/2067
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012
L’articolo 15 del D.P.R 146 del 2018 conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.
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Le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obbligo di certificazione presso un Organismo di Certificazione accreditato, al fine di iscriversi al registro delle Imprese Certificate F-Gas, come stabilito dal DPR 43/2012 ed in accordo al Regolamento 2015/2067.
La certificazione F Gas è indicata per le imprese che svolgono le attività di:
Per accedere alla Certificazione, l’Azienda deve dimostrare di avere i seguenti requisiti:
1. ISCRIZIONE DELL’IMPRESA SUL REGISTRO NAZIONALE F-GAS (NUMERO IR)
Attenzione! Per poter procedere all’iscrizione sul Registro Nazionale F-Gas l’azienda deve impiegare operatori già in possesso della certificazione persona (vedi patentino frigorista);
2. COMPILAZIONE DOMANDA di certificazione presso organismo di certificazione accreditato;
3. AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE durante il quale l’Organismo di Certificazione verifica il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di Certificazione;
4. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE all’impresa;
5. INSERIMENTO NEL REGISTRO NAZIONALE F-GAS DELLE INFORMAZIONI relative all’impresa che ha ottenuto la certificazione.
La certificazione ha una validità di 5 anni ed è soggetta ad un mantenimento annuale, durante i quali l’Organismo di Certificazione effettuerà annualmente una verifica di sorveglianza finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la certificazione.
Trascorsi i 5 anni, l’azienda dovrà sottoporsi ad un nuovo iter di certificazione.
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